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Legge italiana sul peer-to-peer

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Messaggio  C@rmig Gio Gen 22, 2009 3:17 pm

La legge italiana sul peer-to-peer (o Legge Urbani dal nome del ministro proponente), è il nome convenzionale attribuito alla normativa della Legge 128 del 21 maggio 2004 della Repubblica Italiana (inizialmente emanata tramite decreto legge e poi convertita). La materia principale è il finanziamento pubblico per certe attività cinematografiche e sportive, ma al suo interno è stato trattato anche un argomento del tutto eterogeneo, ovvero la distribuzione di opere coperte dal diritto d'autore, anche attraverso il cosiddetto peer-to-peer.

Contenuti, effetti e votazione della legge [modifica]
Prima del 22 marzo 2004, data dell'entrata in vigore del Decreto Urbani, convertito in legge il 18 maggio 2004, non erano previste sanzioni per la condivisione di opere tutelate dal diritto d'autore qualora non vi fosse scopo di lucro.

Alcuni tra i primi commentatori della nuova normativa hanno sostenuto che la sostituzione della locuzione "a fini di lucro" con "per trarne profitto", operata da questa legge, avrebbe introdotto nella legge 22 aprile 1941, n. 633 (sul diritto d'autore) la possibilità di incorrere in sanzioni penali anche per chi, a causa di precedenti interpretazioni della Corte di Cassazione su questa locuzione, fa esclusivamente un uso personale di opere protette dal diritto d'autore ottenute attraverso questa pratica. Pertanto lo scambio di opere protette come avviene tecnicamente nella maggior parte dei sistemi di file-sharing sarebbe ricaduto nelle sanzioni penali, poiché i sistemi di condivisione di file (file-sharing) più diffusi utilizzano reti peer to peer (P2P, "da pari a pari") nelle quali ciascun nodo (utente) è sia client (downloader, e quindi scarica) che server (uploader, e quindi condivide) - ossia i file scaricati sono automaticamente condivisi, anche durante la fase di scaricamento.

Questa prima teoria interpretativa non teneva tuttavia conto del requisito di uso non personale ai fini dell'irrogazione della sanzione penale, come previsto dall'art. 171-ter., in materia di download, né considerava la mutua esclusività della finalità dell'uso non personale e del dolo eventuale (la forma di colpevolezza verosimilmente prospettabile in caso di condivisione automatica)[1]. In effetti, non risultano ad oggi condanne di utenti finali emesse in base alla legge di conversione così come approvata il 18 maggio 2004.

Manifestazione davanti al Senato durante l'approvazione del decreto UrbaniSul provvedimento di legge i diversi partiti politici si sono pronunciati nella seguente maniera:

A favore
Forza Italia
Alleanza Nazionale
Lega Nord
UDC
Partito Repubblicano Italiano
Astenuti
Democratici di Sinistra
La Margherita
Socialisti Democratici Italiani
UDEUR
Contro
Federazione dei Verdi
Rifondazione Comunista
Partito dei Comunisti Italiani
Italia dei Valori
Nel dibattito durante la conversione del decreto, la posizione più intransigente nel chiedere la modifica dell'inciso "per trarne profitto" e il ripristino dell'espressione "per scopo di lucro", si produsse al Senato essenzialmente da un ridotto numero di parlamentari, guidati dal senatore dei Verdi Fiorello Cortiana.

Gli stessi parlamentari che avevano difeso gli emendamenti li riproposero in forma di petizione. Il 31 marzo 2005 fu approvata la legge n. 43 che ripristinava lo scopo di lucro in luogo del trarne profitto ed inserì due commi (a-bis e uno dopo la lettera f), nell'articolo 171 della legge sul diritto d'autore, che, pur lasciando queste violazioni nel campo penale, eliminano la "detenzione".

Inoltre, l'articolo 174-bis legge n. 633/1941 prevede, oltre la sanzione penale, anche una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a euro 103,00. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 1032,00. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.

Attualmente rimane ancora in vigore la lettera a) comma 2 dell'articolo 171-ter che prevede il carcere da uno a quattro anni e multa da 2.500 a 15.000 euro per chi "riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi", ma poiché non è esplicitamente indicato, come in altre parti della legge, l'azione di "immettere in reti telematiche" è possibile che ciò non sia contemplato. Sarà la giurisprudenza, prima o poi, se nel frattempo non cambia la legge, a dirci qualcosa nel merito.
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